Benvenuti nel forum

Lo scopo di questo forum
è di dare a tutti la possibilità di esprimere la propria opinione
su ogni argomento dello scibile umano
rimanendo nel rispetto di OGNI
membro che lo compone.
L'apologia della propria religione è consentita.
Ci aspettiamo da ogni utente che si iscriverà qui,
la propria presentazione nell'apposita sezione
e l'estensione del proprio cordiale saluto a tutti gli iscritti
i quali sono invitati ad accoglierlo altrettanto cordialmente





Nuova Discussione
Rispondi
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Grillo condannato per diffamazione

Ultimo Aggiornamento: 27/03/2012 19:51
Autore
Vota | Stampa | Notifica email    
27/03/2012 18:09
 
Email
 
Scheda Utente
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota



Penso sia opportuno saperne di più su questo reato chiamato "diffamazione"


Diffamazione:
l’art. 595 c.p. prevede che “chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a € 2.065.
Se l’offesa è arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.
E’ un reato contro l’onore che, sulla base della norma, consiste nell’offesa alla reputazione di un determinato soggetto. Perché il reato si configuri, occorre che le dichiarazioni offensive (pronunciate dinanzi a più persone) siano fatte in assenza del soggetto offeso.
Gli elementi di tale reato sono dunque l’assenza del soggetto offeso e la divulgazione.
Non si ha quindi diffamazione (ma ingiuria) quando le espressioni offensive sono contenute in uno scritto diretto alla sola persona offesa.
Il nostro Ordinamento prevede due ipotesi per le quali il reato della diffamazione viene punito con una sanzione più grave: il primo, quando la diffamazione consiste nell’attribuzione di un fatto determinato imputato a una determinata persona mentre l’altro consiste nel fatto di divulgare la notizia a mezzo della stampa o di qualsiasi altro strumento di pubblicità.


Interessante vero?

Ely


Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
Rispondi
Cerca nel forum

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 09:45. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com
Horloge pour site Orologio per sito