Grillo condannato per diffamazione

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Elyy.
00domenica 25 marzo 2012 11:03


IL CASO
Grillo condannato per diffamazione

risarcimento di 50 mila euro a Fininvest

La sentenza della corte d'Appello civile di Roma. L'azione giudiziaria della holding della famiglia Berlusconi riguardava un articolo comparso su Internazionale nel 2004 in cui si accostava il gruppo del Biscione alla Parmalat
Beppe Grillo
MILANO - La corte d'Appello civile di Roma ha condannato Beppe Grillo per aver diffamato Fininvest in un suo articolo. Il comico, fondatore del Movimento 5 Stelle, dovrà versare al gruppo della famiglia Berlusconi un risarcimento di 50mila euro. La sentenza è stata depositata lunedì, ma la notizia è diventata di pubblico dominio solo oggi, tramite una nota della holding.

La Fininvest prende atto "con soddisfazione" della decisione dei giudici, si legge nel comunicato. L'azione della società si riferisce a uno scritto di Grillo pubblicato nel gennaio 2004 sul settimanale Internazionale, dal titolo "il caso Parmalat e il crepuscolo dell'Italia". In esso i modi di operare della Fininvest venivano accostati a quelli del gruppo alimentare, il cui gigantesco crac finanziario era in quelle settimane al centro delle cronache.

La corte d'Appello di Roma - conclude la nota della Fininvest - ha respinto la tesi difensiva di Grillo, che invocava la finalità satirica dell'articolo: non di satira si trattava, hanno stabilito i giudici, bensì di vera e propria diffamazione.

[SM=x2619349]
Elyy.
00martedì 27 marzo 2012 18:09


Penso sia opportuno saperne di più su questo reato chiamato "diffamazione"


Diffamazione:
l’art. 595 c.p. prevede che “chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a € 2.065.
Se l’offesa è arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.
E’ un reato contro l’onore che, sulla base della norma, consiste nell’offesa alla reputazione di un determinato soggetto. Perché il reato si configuri, occorre che le dichiarazioni offensive (pronunciate dinanzi a più persone) siano fatte in assenza del soggetto offeso.
Gli elementi di tale reato sono dunque l’assenza del soggetto offeso e la divulgazione.
Non si ha quindi diffamazione (ma ingiuria) quando le espressioni offensive sono contenute in uno scritto diretto alla sola persona offesa.
Il nostro Ordinamento prevede due ipotesi per le quali il reato della diffamazione viene punito con una sanzione più grave: il primo, quando la diffamazione consiste nell’attribuzione di un fatto determinato imputato a una determinata persona mentre l’altro consiste nel fatto di divulgare la notizia a mezzo della stampa o di qualsiasi altro strumento di pubblicità.


Interessante vero?

Ely


principessac
00martedì 27 marzo 2012 19:51
piu' si parla piu' si rischia [SM=g10321]
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