00 27/03/2012 18:09


Penso sia opportuno saperne di più su questo reato chiamato "diffamazione"


Diffamazione:
l’art. 595 c.p. prevede che “chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a € 2.065.
Se l’offesa è arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.
E’ un reato contro l’onore che, sulla base della norma, consiste nell’offesa alla reputazione di un determinato soggetto. Perché il reato si configuri, occorre che le dichiarazioni offensive (pronunciate dinanzi a più persone) siano fatte in assenza del soggetto offeso.
Gli elementi di tale reato sono dunque l’assenza del soggetto offeso e la divulgazione.
Non si ha quindi diffamazione (ma ingiuria) quando le espressioni offensive sono contenute in uno scritto diretto alla sola persona offesa.
Il nostro Ordinamento prevede due ipotesi per le quali il reato della diffamazione viene punito con una sanzione più grave: il primo, quando la diffamazione consiste nell’attribuzione di un fatto determinato imputato a una determinata persona mentre l’altro consiste nel fatto di divulgare la notizia a mezzo della stampa o di qualsiasi altro strumento di pubblicità.


Interessante vero?

Ely